CONNESSIONI TRAMITE INTERNET CARD, CONNECT CARD, ADSM, PCMCIA, etc.: BOLLETTE A TRE ZERI

dal sito http://www.aduc.it/dyn/osservatoriolegale/art/singolo.php

CONNESSIONI TRAMITE INTERNET CARD, CONNECT CARD, ADSM, PCMCIA, etc.: BOLLETTE A TRE ZERI

  di Elisa Fontanelli
Negli
ultimi mesi ci sono arrivate molte segnalazioni di utenti che hanno
acquistato il servizio di connessione ad Internet tramite le cd
“connect card”, ovvero apparecchi (card o penne usb da inserire nel pc)
che consentono di collegarsi ad Internet viaggiando attraverso
tecnologie UMTS, GPRS, HSDPA, EDGE, GSM, senza cioe’ utilizzare la
linea adsl o analogica. 
Questa opzione, lanciata e reclamizzata dai tre maggiori gestori
di telefonia mobile (Tim, Vodafone e H3G) offre evidenti vantaggi, in
particolare:
1)      non dover necessariamente attivare una linea fissa (che sia adsl, telefonica o wireless);
2)      avere una notevole liberta’ di movimento e di utilizzo di
Internet, potendo collegarsi alla rete da qualsiasi luogo (volendo,
persino sulla spiaggia).
Questo sistema, per certi aspetti rivoluzionario e relativamente a
basso costo, ha suscitato molto interesse da parte degli utenti, ed in
molti hanno deciso di aderirvi.
Quando si sono visti recapitare le prime bollette, tuttavia,
spesso hanno ricevuto una bruttissima sorpresa. Gli importi richiesti
riportavano per lo piu’ cifre a tre zeri, le piu’ alte mai viste tra
coloro che fanno un uso normale di Internet.
Increduli, hanno chiesto chiarimenti ai gestori di riferimento, i
quali nella maggior parte dei casi hanno risposto che l’importo era
dovuto al superamento del limite di traffico mensile.
Attualmente le tariffe proposte, infatti, consistono in pacchetti
a consumo o a tempo. I primi funzionano sulla base del traffico di
bites registrato durante la connessione; i secondi in base alle ore di
navigazione effettuate.
Se il bundle (il limite di traffico) viene superato, accade quello
che e’ successo agli sfortunati utenti, ossia non solo la connessione
non si ferma, ma si determina un improvviso cambio tariffario, in modo
tanto automatico quanto invisibile, che risulta assai costoso.
Nella pratica sforare il bundle e’ molto semplice. Basta, ad
esempio, utilizzare programmi che impiegano un numero consistente di
bites, come ad esempio, alcuni programmi peer to peer, scaricare
filmati o musica, etc.
Oppure puo’ accadere che il computer, a causa dello scarso
segnale, si connetta ad Internet con una tecnologia diversa rispetto a
quella scelta, sfruttando la rete di altri gestori.
 
Il principale problema riscontrato nell’utilizzo di questo sistema
di connessione e’ che quando si passa alla connessione over bundle non
e’ previsto nessun sistema automatico di avviso di superamento del
bundle contenuto nell’offerta. Inoltre all’utente non viene data la
possibilita’ di sapere in tempo reale quanto sta consumando poiche’ i
sistemi di controllo messi a disposizione dai gestori spesso non
funzionano, non sono aggiornati in tempo reale (sia che si tratti di
programmi, che di pagine Internet, che direttamente chiamando un numero
messo a disposizione del gestore).
Di conseguenza, in molti si sono visti arrivare bollette con
importi stratosferici, nonostante abbiano provato a tenere sott’occhio
i consumi.
Talvolta, i gestori avvertono l’inconsapevole utente
dell’eccessivita’ (o anomalia) dei consumi registrati, e sospendono il
servizio lasciando l’utente nel timore di dover ricorrere a misure
economiche drastiche per pagare la bolletta.
Non potendo controllare il traffico effettuato, infatti, gli
utenti sono messi in una condizione di totale impotenza di fronte a
“manovre” o connessioni del proprio modem del tutto incontrollabili.
Questo sistema, a nostro avviso, e’ qualificabile come vessatorio
ai sensi dell’art. 1341 c.c.; determina, infatti, un eccessivo
squilibrio contrattuale ai danni dell’utente, poiche’ la consapevolezza
del tipo di collegamento che si sta effettuando (e di spesa raggiunta)
risulta affidata esclusivamente alla cognizione del gestore.
 Tale meccanismo e’, inoltre, contrario a quanto previsto
dall’art. 60 comma 2 del codice delle comunicazioni elettroniche il
quale dispone: “Le imprese designate soggette agli obblighi previsti
dagli articoli 54, 55, 57 e 59, comma 2, forniscono le prestazioni e i
servizi specifici di cui all’allegato n. 4, parte A, di modo che gli
abbonati possano sorvegliare e controllare le proprie spese ed evitare
una cessazione ingiustificata del servizio”.
Tale previsione, attualmente, e’ rispettata solo in parte dai
gestori. Se da un lato, infatti, questi pubblicano sui propri siti
Internet i piani tariffari, compresi i costi delle connessioni over
bundle, dall’altro, come abbiamo detto, rimane concretamente
impossibile per l’utente capire quando avviene il superamento del
limite associato all’offerta acquistata.
Inoltre, lo stesso sistema di calcolo del traffico di bites appare
di difficile consultazione. Solo esperti utilizzatori del computer,
infatti, sanno prevedere o riconoscere il “peso” di alcune pagine web o
di programmi a cui si accede.
Accade quindi che l’utente “medio” che effettua una navigazione
che considera “media”, spesso non si accorga dell’avvenuto sforamento
del limite se non quando arriva la bolletta, e non gli sia consentito
in via preventiva di capire, da quando questo e’ avvenuto e perche’.
D’altronde, ripetiamo, gli elementi che possono causare una
fuoriuscita da proprio profilo tariffario possono essere molteplici, e
di facile accadimento.

A chi avesse avuto problemi di questo tipo, pertanto, consigliamo di
contestare le bollette con lettera raccomandata a/r di messa in mora,
cosi’ come abbiamo preparato nell’apposito settore della modulistica: http://www.aduc.it/dyn/sosonline/modulistica/modu_mostra.php?Scheda=210364

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